(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 24
                         del 18 marzo 1994)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
   1.  La  Regione,  in  armonia con i principi della legge 17 maggio
1983, n. 217 e della legge  8  giugno  1990,  n.  142,  identifica  e
valorizza  le risorse turistiche del Veneto; individua e organizza le
azioni intese a favorire la migliore ospitalita' ai visitatori  della
Regione,  offrendo  le  possibilita'  di una fruizione del patrimonio
storico, monumentale e  naturalistico  tramandato  e  conservato  nel
Veneto;  definisce  ed  attua  politiche  di  gestione  globale delle
risorse turistiche, integrate nella generale gestione, conservazione,
manutenzione e corretto uso  delle  risorse  ambientali,  storiche  e
artistiche.
   2. Per le finalita' di cui al comma 1, la presente legge definisce
le  funzioni della Regione, delle province, dei comuni, delle aziende
di promozione turistica e  degli  altri  organismi  interessati  allo
sviluppo del turismo.